NewsImponibili le dotazioni di bordo se l’acquirente non può essere considerato “armatore”

29 Aprile 2022
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Con risposta a interpello 6 aprile 2022 n. 174, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le cessioni di apparati motori e di parti di ricambio, nonché le cessioni di beni destinati a dotazione di bordo sono non imponibili ai fini Iva se effettuate unicamente a favore dell’armatore.

Il quesito sottoposto all’attenzione dell’Ufficio riguardava la cessione di particolari dotazioni di bordo ad una società di intermediazione, la quale avrebbe poi rivenduto le stesse all’armatore, destinatario finale dei beni.

A tale proposito, l’Ufficio ha negato il beneficio della non imponibilità ex art. 8 bis dpr 633 del 1972 (Decreto Iva), giacché il cessionario non può definirsi appartenente al mondo armatoriale in quanto interviene in una fase commerciale antecedente rispetto quella in cui si inserisce l’armatore.

Tale interpretazione dell’Agenzia si conforma a quanto già sostenuto dalla Corte di Giustizia UE nella nota sentenza Velker, 26 giugno 1990, causa C-185/89, in cui è affermato che tale agevolazione non è da riconoscersi quando la cessione di questa tipologia di beni è effettuata in uno stadio commerciale anteriore.

Secondo la Corte è quindi necessario dare una interpretazione restrittiva delle norme che riconoscono tali esenzioni, in quanto “…costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’imposta sulla cifra d’affari è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo”.

A tal proposito, si precisa che l’articolo 8 bis del decreto Iva prevede che sono assimilate alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell’articolo 8, “le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo”.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione per eventuali chiarimenti relativi agli argomenti qui brevemente trattati.

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