NewsDecimo pacchetto di sanzioni Ue/Russia: la Dogana chiarisce le novità sulle deroghe ai divieti di import ed export

31 Marzo 2023
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Con l’Avviso del 3 marzo 2023 l’Agenzia delle dogane ha fatto il punto sulle nuove misure sanzionatorie adottate dall’Unione europea nei confronti della Russia con il decimo pacchetto.

L’Ufficio, in particolare, ha passato in rassegna le novità introdotte con il Regolamento del Consiglio (UE) n. 2023/427 del 25 febbraio 2023, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 833/2014, riportando l’attenzione degli operatori sulle seguenti novità.

Export

Per quanto riguarda il campo delle esportazioni, gli aggiornamenti principali riguardano l’ampliamento di alcune misure sanzionatorie già precedentemente previste e la statuizione di nuove deroghe ai divieti, grazie all’inserimento negli allegati del Regolamento (UE) n. 833/2014 delle seguenti parti:

  • Parte D dell’Allegato XI: oltre a individuare nuove merci potenzialmente sanzionabili, nell’allegato in commento sono state introdotte ulteriori deroghe che stabiliscono che il divieto di esportazione di “beni e tecnologie per l’aviazione o per l’industria spaziale” di cui all’art. 3 quater, par. 1(1) del Reg. 833/2014, non operi fino al 27 marzo 2023 per l’esecuzione di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
  • Parte C dell’Allegato XXIII. Il decimo pacchetto, con l’inserimento della Parte C nell’Allegato XXIII, ha introdotto nuove deroghe alla misura sanzionatoria prevista sull’export di “beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe” di cui all’art. 3duodecies, par. 1(2) del Reg. 833/2014, stabilendo che il divieto di esportazione non si applica:
    • all’esecuzione, fino al 27 marzo 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023, o di contratti necessari per l’esecuzione di tali contratti, aventi ad oggetto i prodotti elencati nell’allegato XXIII, parte C, ad esclusione dei beni che rientrano nei codici NC 7208 25, 7208 90, 7209 25, 7209 28, 7219 24;
    • in presenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni elencati nell’allegato XXIII parte C, quando ciò è necessario per la produzione di beni in titanio strettamente indispensabili all’industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.

Per l’attuazione delle deroghe sopra descritte, la Commissione ha creato, nella banca dati TARIC, i codici documento Y856 e Y858.

Import

Per quanto riguarda le novità in tema di misure sanzionatorie all’importazione si segnala che:

  • con riferimento ai divieti riguardanti “beni che generano introiti significativi per la Russia” di cui all’art. 3 decies, par.1(3), del Reg. 833/2014, a seguito dell’inserimento della parte C nell’allegato XXIII, è stato stabilito che tale proibizione non si applichi fino al 27 maggio 2023 per l’esecuzione di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti relativamente alle merci di cui all’Allegato XXI, parte C, ad esclusione dei beni che rientrano nei codici NC 2803 e 4002;
  • è stato altresì inserito l’articolo 12sexies nel 833/2014, il quale stabilisce che le autorità doganali, a determinate condizioni, possono svincolare le merci che si trovano fisicamente nell’Unione ma sono state bloccate in applicazione del Regolamento citato, purché siano state presentate in dogana conformemente all’articolo 134 del CDU. A tal fine, i prodotti devono essere introdotti nel territorio UE prima dell’entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicazione del rispettivo divieto di importazione e, comunque, prima del 26 febbraio 2023.

Per l’attuazione delle deroghe sopra descritte, sono stati predisposti, nella banca dati TARIC, i codici documento Y857 e Y859.

Infine, sempre per quanto riguarda le misure sanzionatorie in importazione, sono state introdotte deroghe al divieto di import fino al 30 giugno 2024 per quanto riguarda determinati contingenti quantitativi di merci associate ai codici NC 2803 (carbonio) e 4002 (gomma sintetica):

  • 752 475 tonnellate metriche per il carbonio (Certificato K028);
  • 562 973 tonnellate metriche per la gomma sintetica (Certificato K029).

Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito a quanto brevemente sopra esposto.

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