NewsRimborso accise sul gasolio commerciale: dal 1° aprile è possibile presentare l’istanza per i consumi del primo trimestre 2023

31 Marzo 2023
https://www.ubf-lex.it/wp-content/uploads/2023/02/engin-akyurt-f4UbPVbJcjw-unsplash-1.jpg

Con l’Informativa prot. n. 166296/RU del 27 marzo 2023, l’Agenzia delle dogane ha chiarito che, per effetto del venir meno delle misure di rideterminazione a carattere temporaneo succedutesi nel corso dell’anno 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante, prevista dall’Allegato I del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise – TUA), è ripristinata in euro 617,40 per mille litri.

Alla luce di ciò e vista l’agevolazione fiscale già prevista nel TUA per il gasolio utilizzato a scopi commerciali, l’importo del beneficio riconoscibile agli operatori del settore è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale. Per i consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell’anno in corso, dunque, sarà possibile presentare la dichiarazione di rimborso dal 1° aprile al 2 maggio 2023.

I soggetti legittimati alla fruizione dell’agevolazione in parola sono coloro che svolgono:

  • l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
    • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nel relativo elenco;
    • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
  • l’attività di trasporto di persone svolta da:
    • enti pubblici o imprese pubbliche locali;
    • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale;
    • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale;
    • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario.
  • l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

L’Informativa evidenzia che gli esercenti le attività di trasporto sopra indicati sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore.

Sono esclusi dall’agevolazione in parola i consumi di gasolio per autotrazione impiegati da:

  • veicoli di categoria euro 4 o inferiore;
  • veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate;
  • veicoli della categoria M1 aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Gli interessati al rimborso possono presentare la relativa dichiarazione agli uffici della Dogana competenti sia in forma cartacea (depositando però, contestualmente, anche un supporto informatico contenente l’istanza), sia per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. e devono indicare se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro.

L’Amministrazione, infine, segnala che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2022, limitatamente ai litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 1° dicembre e la fine della giornata del 31 dicembre 2022 ed imputabili esclusivamente a tale mese di consumo, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024.

Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovrà, dunque, essere presentata entro il 30 giugno 2025.

Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito a quanto brevemente sopra esposto e per fornire assistenza nelle pratiche di rimborso.

Studio Legale UBFP

Via XX Settembre 33 int. 3
16121 Genova,Italia
Tel. +39 010 8570717
segreteria@ubf-lex.it


Via Fabio Filzi 2
20124 Milano,Italia
Tel. +39 02 87165991