NewsReverse charge esteso anche agli appalti di trasporto: le novità del Decreto fiscale 2025

30 Giugno 2025
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Il Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84 (cosiddetto “Decreto Fiscale”) introduce un’importante novità in materia di IVA, estendendo in modo strutturale il meccanismo del reverse charge a tutte le prestazioni rese nell’ambito degli appalti di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica.

Già la Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024, art. 1, commi 57-63) aveva previsto l’applicazione dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o altri rapporti negoziali, purché caratterizzati dal “prevalente utilizzo di manodopera e di beni strumentali di proprietà del committente”. Tuttavia, tali condizioni hanno reso l’applicazione concreta della misura particolarmente complessa, soprattutto nel settore dei trasporti, dove le configurazioni contrattuali spesso non riflettono tali requisiti oggettivi.

Con l’art. 5 del Decreto Fiscale, tali vincoli vengono definitivamente superati: sono abrogate le condizioni relative alla manodopera e ai beni del committente previste all’art. 17, comma 6, lett. a-quinquies, del DPR n. 633/1972.

La nuova formulazione prevede, infatti, che il reverse charge si applichi, in via generalizzata, a tutte le prestazioni di servizi rese tramite appalti e subappalti a favore di imprese operanti nei settori del trasporto, della movimentazione di merci e dei servizi logistici, senza più restrizioni legate alla struttura contrattuale.
La misura, tuttavia, per essere efficace, richiede ancora il rilascio di una deroga autorizzativa da parte del Consiglio UE, ai sensi dell’art. 395 della Direttiva Iva 2006/112/CE, e sarà pienamente operativa soltanto a seguito dell’apposita decisione.

In attesa della citata autorizzazione UE, permane la disciplina transitoria già delineata dalla L. 207/2024, secondo cui il prestatore e il committente possono -non devono- optare per il pagamento dell’IVA da parte del committente, in nome e per conto del prestatore.

Nel regime transitorio:

  • Il prestatore emette regolarmente la fattura, ma l’IVA è versata dal committente entro il mese successivo, senza possibilità di compensazione;
  • Il committente è solidalmente responsabile dell’imposta, anche in caso di omesso o errato versamento;
  • Qualora l’IVA non risulti dovuta, il diritto al rimborso spetta al committente, a condizione che provi l’avvenuto pagamento (le modalità e termini di attuazione saranno definiti da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate);
  • In caso di errori, è prevista una sanzione amministrativa da 250 a 10.000 euro, per la quale resta solidalmente responsabile anche il prestatore.

Un elemento innovativo riguarda la possibilità, per i subappaltatori, di esercitare l’opzione in via autonoma, senza necessità che tale scelta sia condivisa da tutti i soggetti a monte della catena contrattuale.

L’estensione del meccanismo dell’inversione contabile ha come obiettivo quello di contrastare le frodi IVA nel settore logistico, promuovendo maggiore trasparenza e tracciabilità nei flussi di fatturazione.

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