NewsRiforma accise: la due diligence per il SOAC non può più aspettare

30 Giugno 2025
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Con la recente circolare n. 13/2025 l’Agenzia delle dogane ha fatto il punto sulle recenti modifiche apportate al Testo Unico Accise (TUA) dal d.lgs. 28 marzo 2025, n. 43.

Come commentato negli articoli precedenti, le recenti disposizioni sono già entrate in vigore ma con un’efficacia temporale differita al 1° gennaio 2026, salvo per quanto riguarda il sistema del nuovo Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC), per cui si è in attesa del decreto ministeriale.

In via generale, dunque, la circolare chiarisce i contenuti della riforma, tra cui si ricordano, con particolare riferimento al settore dell’alcole e dei prodotti alcolici: le nuove modalità di calcolo per la prestazione della cauzione (art. 5, comma 3, lett. a), TUA), i requisiti per accedere alla qualifica di SOAC-BA, la semplificazione per gli adempimenti riguardanti gli esercizi di vendita ad accisa assolta, le casistiche per la gestione della soluzione idroalcolica a seguito dei processi di dealcolazione del vino.

Con particolare riferimento al SOAC si ricordano i benefici principali previsti dall’art. 9-ter:

  1. l’esonero dalla prestazione della cauzione per i depositi fiscali e per l’utilizzo di contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo;
  2. semplificazioni e facilitazioni degli adempimenti contabili e amministrativi individuate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, previsto dall’art. 9-octies.

Considerata, dunque, la ampia attività di due diligence che occorre svolgere prima di procedere alla richiesta del SOAC e la diretta dipendenza di questa autorizzazione con l’eventuale esonero della cauzione (si ricorda che le percentuali di esonero sono applicate in base al livello di autorizzazione raggiunto: – 30% per il SOAC di livello base; – 50% per il SOAC di livello medio; – 100% per il SOAC di livello avanzato) si invitano gli operatori a valutare internamente l’eventuale interesse alla richiesta di detta autorizzazione.

E invero, i tempi previsti al momento dalla norma sono molto sfidanti considerando che le disposizioni sul SOAC avranno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale. A partire da tale data gli esoneri già concessi rimangano validi per sessanta giorni.

Nelle more del decorso di tale termine, gli operatori dovranno presentare l’istanza per la richiesta del SOAC (art. 9-quinquies TUA) per consentire una ulteriore proroga di validità dell’autorizzazione, efficace fino al sessantesimo giorno successivo alla data di conclusione dell’istruttoria della Dogana.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione di tutti gli operatori che intendano svolgere tale due diligence interna in preparazione all’invio delle richieste di autorizzazione nonché per fornire ulteriori aggiornamenti in materia.

Studio Legale UBFP

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