A partire dal 13 giugno 2025 sono entrati in vigore i correttivi apportati al d.lgs. 141/2024 (cd. “DNC”) dall’articolo 17 del d.lgs. 12 giugno 2025, n. 81 riguardanti il sistema sanzionatorio tributario doganale.
Rispetto alla versione proposta dalla VI Commissione finanze (già evidenziata in un precedente articolo) il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di dare seguito solo ad alcune modifiche, limitandone altre quali, ad esempio, il trattamento sanzionatorio “privilegiato” per gli operatori AEO.
Sul nuovo intervento normativo, poi, l’Agenzia delle dogane ha pubblicato la recentissima circolare n. 14/2025, riepilogativa di tutte le novità apportate al DNC.
Di seguito, in sintesi, i punti di maggior interesse:
1. Soglie di punibilità distinte tra dazi e altri diritti di confine
Il nuovo comma 1 dell’art. 96 DNC differenzia, a seconda della tipologia di diritto di confine, le soglie al di sotto delle quali si configura un illecito unicamente amministrativo, fissando in:
- euro 10.000 la soglia per i dazi doganali;
- euro 100.000 la soglia per i diritti di confine diversi dai dazi.
La modifica è volta a evitare possibili effetti distorsivi della riforma (come l’aumento significativo dei procedimenti penali) e ad allineare il sistema sanzionatorio doganale con il sistema sanzionatorio previsto per l’IVA interna.
2. Revisione delle soglie monetarie delle circostanze aggravanti
In coerenza con il punto che precede, la riforma ha modificato anche l’articolo 88, comma 2, DNC sulle circostanze aggravanti, con particolare riferimento a quelle connesse alle soglie monetarie. E invero, è stata prevista l’aggravante della reclusione da tre a cinque anni:
“e) quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;
e bis) quando l’ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.“.
Sono state previste, inoltre, al comma 3 dell’art. 88, ulteriori soglie che comportano, oltre alla multa, l’applicazione della pena detentiva fino a tre anni. In particolare, tale aggravante si applica:
- per i dazi doganali, quando l’importo dovuto, indebitamente percepito o richiesto in restituzione è superiore a euro 50.000 ma non eccedente euro 100.000;
- per i diritti di confine diversi dai dazi, in presenza di importi maggiori di euro 200.000 ma non superiori a euro 500.000.
3. Confisca in caso di revisione su istanza di parte
L’intervento normativo in commento apporta, poi, una modifica al comma 13 dell’art. 96 CND, al fine di chiarire definitivamente la non applicabilità della confisca – oltre che delle sanzioni amministrative – in caso di revisione su istanza di parte. La norma, però, chiarisce che tale deroga si applica soltanto nei casi in cui l’istanza di ravvedimento sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifica da parte dell’autorità.
4. Estinzione del reato e Cause di non punibilità
Il decreto correttivo ha riscritto completamente l’art. 112 DNC inserendo al suo interno anche una “causa di non punibilità”.
In particolare, al comma 1 è prevista, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, la possibilità di estinguere il reato contestato effettuando il pagamento, oltre che dei diritti di confine eventualmente dovuti, di una somma determinata dall’Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa, da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
L’estinzione del reato, tuttavia, non impedisce l’applicazione della confisca, che è disposta con provvedimento dell’Agenzia.
Al comma 2, poi, è introdotta una causa di non punibilità per i casi in cui il contribuente voglia sanare la violazione penale “di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, comma 2, lettere a), b), c) limitatamente al caso in cui il fatto è connesso con altro delitto contro la pubblica amministrazione e d)” purchè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. Tale causa di non punibilità è attivabile dal contribuente a prescindere dalla misura dei diritti di confine dovuti nonché nei casi in cui il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica.
5. Limitazioni al riscatto delle merci confiscate
L’articolo 118, comma 8, disciplina in modo più puntuale il riscatto delle merci oggetto di confisca. Il riscatto è ammesso solo in via amministrativa e non può essere autorizzato nei casi di confisca disposta dall’autorità giudiziaria o se si tratta di beni la cui commercializzazione è vietata per legge (es. armi, stupefacenti, prodotti contraffatti).
6. Applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli
Infine, ai sensi del principio del favor rei, le nuove disposizioni che risultano più favorevoli – come le soglie di punibilità riviste o le cause di non punibilità – si applicano retroattivamente anche alle violazioni commesse prima del 13 giugno 2025, purché non già definite con provvedimento irrevocabile. La retroattività opera anche con riferimento alle circostanze aggravanti, laddove siano state innalzate le soglie di rilevanza penale.
Lo Studio UBFP è a disposizione per fornire assistenza personalizzata nell’analisi delle novità introdotte


