NewsDiligenza professionale e affidamento: i limiti della responsabilità del rappresentante indiretto

31 Marzo 2026
https://www.ubf-lex.it/wp-content/uploads/2022/11/tingey-injury-law-firm-veNb0DDegzE-unsplash.jpg

La responsabilità del rappresentante indiretto in dogana torna al centro dell’attenzione con la sentenza 245 del 18 marzo 2026 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria.  In particolare, i giudici hanno escluso la responsabilità solidale del rappresentante che ha agito con la diligenza richiesta e sulla base di informazioni che apparivano pienamente affidabili.

La decisione si colloca nel solco giurisprudenziale che esclude una valutazione dell’attività del rappresentante doganale secondo criteri di “responsabilità oggettiva”. Il principio espresso è chiaro: è necessario verificare caso per caso se egli abbia operato con la diligenza professionale prevista dall’articolo 1176 del codice civile o, comunque, in buona fede secondo i parametri del Codice doganale dell’Unione. Solo in presenza di una violazione dei suoi obblighi professionali può configurarsi una responsabilità, e l’onere di dimostrarla ricade sull’Amministrazione doganale.

Nel caso esaminato, il rappresentante aveva dichiarato l’esenzione dal dazio antidumping riconosciuta a un fornitore estero dalla decisione 2006/109/CE. Esenzione che, solo anni dopo, con la decisione 2010/389/UE pubblicata in Gazzetta ufficiale, la Commissione ha chiarito essere stata concessa per errore, alla luce di violazioni degli impegni da parte dell’esportatore emerse in seguito a indagini approfondite.

Orbene, le verifiche che hanno portato alla revoca dell’esenzione erano frutto di attività istruttorie riservate della Commissione europea, comunicate agli operatori solo a distanza di tempo: si trattava, dunque, di informazioni non accessibili al rappresentante, che aveva presentato le dichiarazioni doganali in conformità alla normativa vigente al momento dell’importazione e senza alcuna possibilità di conoscere le irregolarità contestate all’esportatore.

In questo contesto, i giudici – applicando l’esimente prevista dall’articolo 119 del Cdu, che tutela l’operatore che abbia fatto affidamento su indicazioni provenienti dall’Amministrazione finanziaria o su atti che ne confermavano la correttezza dell’operato – hanno ritenuto irragionevole pretendere dal rappresentante un livello di controllo superiore a quello che la legge gli impone. Privo dei poteri investigativi propri delle istituzioni europee, egli non avrebbe potuto individuare l’errore originario, né anticipare le successive conclusioni della Commissione europea. La sua condotta, pienamente conforme alla normativa vigente, ha quindi escluso qualsiasi responsabilità per i tributi richiesti.

Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito a quanto brevemente sopra esposto.

Studio Legale UBFP

Via XX Settembre 33 int. 3
16121 Genova,Italia
Tel. +39 010 8570717
segreteria@ubf-lex.it

–
Via Fabio Filzi 2
20124 Milano,Italia
Tel. +39 02 87165991