NewsRevisione delle dichiarazioni su istanza di parte: nuove indicazioni ADM sulla competenza degli uffici

27 Maggio 2026
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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare n. 10/2026 del 12 maggio scorso, ha fornito indicazioni operative in materia di revisione delle dichiarazioni doganali presentate su iniziativa dell’operatore, con specifico riferimento all’individuazione dell’Ufficio competente quando la richiesta riguarda dichiarazioni presentate presso differenti Uffici ADM.

L’intervento interpretativo si inserisce nel quadro delineato dall’art. 42 delle Disposizioni nazionali complementari del Codice Doganale dell’Unione, introdotte dal D.lgs. n. 141/2024, e mira a favorire una gestione più coordinata e un’applicazione uniforme della normativa tra i diversi Uffici.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, nei casi in cui la domanda di revisione coinvolga più dichiarazioni doganali registrate presso Uffici diversi ma fondate su elementi omogenei, la competenza è attribuita all’Ufficio territorialmente competente in relazione alla sede legale dell’operatore economico richiedente.

L’obiettivo di tale concentrazione e razionalizzazione è quello di assicurare uniformità valutativa, semplificazione procedurale e maggiore efficienza nell’attività istruttoria.

La circolare precisa, tuttavia, che l’unificazione della trattazione presuppone alcune condizioni operative.

In particolare, le istanze di revisione dovranno essere presentate presso gli Uffici ADM nei quali risultano registrate le dichiarazioni oggetto di revisione e, contestualmente, anche presso l’Ufficio territorialmente competente rispetto alla sede legale dell’operatore.

È inoltre necessario che le richieste abbiano contenuto analogo e siano fondate su motivazioni omogenee, sia con riferimento alle questioni giuridiche, sia rispetto agli elementi fattuali.

Ne consegue che l’operatore, nei casi di pluralità di dichiarazioni registrate presso Uffici differenti, dovrà presentare la medesima istanza di revisione a tutti gli Uffici interessati, rappresentando l’omogeneità delle questioni trattate e chiedendo la gestione unificata del procedimento.

Qualora ricorrano i relativi presupposti, gli Uffici che abbiano ricevuto l’istanza dovranno trasmetterla per competenza all’Ufficio individuato in base alla sede legale dell’operatore.

Restano ferme le ordinarie forme di collaborazione e raccordo tra gli Uffici ai fini dell’acquisizione degli elementi istruttori necessari per procedere alla valutazione delle istanze e alla loro definizione da parte dell’Ufficio competente.

I nuovi chiarimenti forniti assumono particolare rilievo per gli operatori che gestiscono dichiarazioni su più Uffici territoriali, offrendo la possibilità di ridurre duplicazioni istruttorie.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione dei clienti per fornire ogni chiarimento in merito ai temi qui brevemente trattati.

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