NewsADM chiarisce le modalità dichiarative del nuovo dazio forfettario da 3 euro

10 Luglio 2026
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Con la Circolare n. 17/2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione del dazio doganale forfettario temporaneo di 3 euro, introdotto dal Regolamento (UE) 2026/382 nell’ambito della riforma unionale delle importazioni e-commerce di modico valore.

Tra i principali chiarimenti figura innanzitutto la definizione dell’ambito di applicazione del nuovo prelievo. Il dazio si applica alle merci di modico valore vendute a distanza importate nell’ambito del regime Import One Stop Shop (IOSS), nonché alle spedizioni postali previste dal Regolamento (UE) 2026/382. La circolare precisa inoltre che, ai fini dell’individuazione della singola spedizione, assumono rilievo il contratto di trasporto e le modalità con cui le merci vengono inviate: ordini distinti, anche se consegnati nello stesso giorno, costituiscono spedizioni autonome quando sono trasportati separatamente. Viene inoltre confermato che il dazio non trova applicazione nei casi in cui le merci beneficiano di un trattamento tariffario preferenziale o rientrano nell’ambito di un’unione doganale, secondo quanto previsto dalla normativa unionale.

Uno degli aspetti di maggiore interesse riguarda, poi, la nuova definizione di “articolo”, dalla quale dipende il calcolo del dazio forfettario. ADM chiarisce che per articolo si intende l’insieme delle merci aventi la stessa classificazione tariffaria, la medesima descrizione e, ove richiesto, la stessa origine.

La circolare introduce altresì una serie di aggiornamenti destinati a incidere sull’operatività quotidiana: sono modificati i tracciati dichiarativi H1, H6 e H7, è istituito il nuovo codice di preferenza “5” per le merci assoggettate al dazio forfettario e sono introdotti i nuovi codici IVA F48, F49 e F53.

Per le dichiarazioni H7 il sistema provvederà automaticamente alla contabilizzazione del dazio, mentre nelle dichiarazioni H1 l’importo dovrà essere indicato dall’operatore.

Parallelamente sono introdotti i nuovi Product Identifier (PID), inizialmente facoltativi e destinati a diventare obbligatori dal 1° novembre 2026, con l’obiettivo di migliorare la tracciabilità delle merci e supportare le attività di analisi del rischio e di controllo nel settore dell’e-commerce.

Sotto il profilo operativo, ADM fornisce inoltre indicazioni sulla gestione della garanzia globale nelle operazioni effettuate mediante dichiarazioni multiple, nonché sul diverso trattamento IVA del nuovo dazio.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione dei clienti per fornire ogni chiarimento in merito ai temi qui brevemente trattati.

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