Con l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dell’Unione europea dell’8 giugno 2026 si è concluso l’iter legislativo del nuovo Regolamento che riforma il sistema dei contingenti tariffari per il settore siderurgico.
Come illustrato nel nostro precedente approfondimento, il provvedimento introduce un nuovo quadro di tutela del mercato europeo dell’acciaio, destinato a sostituire, dal 1° luglio 2026, l’attuale regime di salvaguardia. Con l’adozione definitiva del testo vengono ora confermati l’entrata in vigore della nuova disciplina e gli strumenti previsti per rafforzare il controllo sulle importazioni di prodotti siderurgici.
Accanto all’adozione del Regolamento, sono intervenuti due ulteriori sviluppi di particolare interesse: la dichiarazione congiunta delle istituzioni europee sul rapporto tra il nuovo sistema e le sanzioni nei confronti della Russia e l’avvio della consultazione pubblica della Commissione europea sulle modalità di applicazione del criterio del “melt and pour”.
Con riferimento al regime sanzionatorio verso la Russia, le istituzioni europee hanno evidenziato che fino al 30 settembre 2028 continueranno a essere consentite, entro contingenti progressivamente decrescenti, le importazioni di alcune categorie di prodotti di origine russa, in particolare bramme di acciaio a basso tenore di carbonio e determinati semilavorati, secondo quanto previsto dall’articolo 3 octies del Regolamento (UE) n. 833/2014.
Dal punto di vista operativo, tuttavia, l’attenzione degli operatori non dovrà limitarsi alle importazioni dirette dalla Russia. Il divieto previsto dall’articolo 3 octies continua infatti a trovare applicazione anche nei confronti dei prodotti siderurgici provenienti da Paesi terzi qualora incorporino materiali di origine russa rientranti nelle categorie individuate dall’Allegato XVII del Regolamento
In questo contesto il criterio del melt and pour assume una funzione che va oltre il nuovo sistema dei contingenti tariffari. La documentazione richiesta per attestare il luogo di fusione e colata dell’acciaio — in particolare i mill test certificates e le dichiarazioni del produttore — costituisce infatti anche uno strumento essenziale per ricostruire la filiera produttiva e verificare l’eventuale utilizzo di semilavorati di origine russa.
Un ulteriore passaggio significativo è rappresentato dalla consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea con l’obiettivo di definire la documentazione che gli importatori dovranno presentare per dimostrare il Paese di melt and pour.
L’atto di esecuzione è atteso entro il 31 agosto 2026, mentre le nuove disposizioni dovrebbero trovare applicazione dal 1° ottobre 2026.
Lo Studio UBFP rimane a disposizione dei clienti per fornire ogni chiarimento in merito ai temi qui brevemente trattati.


