NewsADM chiarisce le regole sul ravvedimento operoso a seguito del nuovo impianto sanzionatorio

10 Luglio 2026
https://www.ubf-lex.it/wp-content/uploads/2021/12/max-bender-3rNvnnO7avY-unsplash-scaled-e1638381168113-1280x720.jpg

Con la Circolare n. 16/2026 l’Agenzia delle Dogane interviene per definire l’applicazione dell’adempimento spontaneo, fornendo indicazioni operative volte a uniformare l’attività degli Uffici dopo la riforma delle sanzioni introdotta dal D.lgs. n. 141/2024 (“DNC”).

In primo luogo, la Circolare ricorda che la revisione della dichiarazione continua a rappresentare lo strumento utilizzabile quando, dopo lo svincolo della merce, l’operatore si accorga autonomamente di un errore dichiarativo. Se la richiesta di revisione viene presentata entro novanta giorni dallo svincolo e prima che il contribuente abbia avuto conoscenza di controlli, resta applicabile l’esimente dalle sanzioni prevista dall’art. 96, comma 13, del DNC. Decorso tale termine, invece, la revisione rimane possibile, ma l’operatore dovrà ricorrere al ravvedimento operoso per beneficiare della riduzione delle sanzioni.

Un chiarimento particolarmente rilevante riguarda i casi in cui siano già in corso controlli doganali. L’Agenzia distingue l’attività di controllo svolta durante lo sdoganamento dai controlli successivi. Nel primo caso il contribuente può definire spontaneamente la propria posizione mediante ravvedimento operoso, purché non sia stato ancora notificato l’atto di accertamento. Analoga possibilità è riconosciuta anche quando l’operatore abbia già ricevuto un processo verbale di constatazione, ma non sia stato ancora emesso il provvedimento definitivo di accertamento.

Ampio spazio viene dedicato anche alle violazioni di rilevanza penale: la circolare chiarisce che il pagamento integrale di tributo, interessi e sanzione ridotta può produrre gli effetti previsti dall’art. 112 del DNC, determinando, a seconda delle fattispecie, l’estinzione del reato oppure la causa di non punibilità.

Tra le indicazioni operative più significative, poi, figurano quelle dedicate al cumulo giuridico, oggi applicabile anche nell’ambito del ravvedimento operoso per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. L’ADM precisa, tuttavia, che il beneficio può essere utilizzato esclusivamente per violazioni riferite allo stesso periodo d’imposta, mentre le irregolarità commesse in annualità differenti richiedono ravvedimenti distinti.

Sul piano operativo, infine, la novità di maggiore impatto riguarda le modalità di pagamento. Correggendo quanto previsto dalla precedente Circolare n. 38/2025, l’Agenzia stabilisce che il ravvedimento operoso si perfeziona mediante bonifico bancario dell’intero importo dovuto (tributi, interessi e sanzioni ridotte), da effettuarsi prima della presentazione della dichiarazione di rettifica o di regolarizzazione. La scelta è motivata dall’esigenza di individuare con certezza la data del pagamento, elemento essenziale per verificare il perfezionamento del ravvedimento e determinare la corretta misura della riduzione sanzionatoria.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione dei clienti per fornire ogni chiarimento in merito ai temi qui brevemente trattati.

Studio Legale UBFP

Via XX Settembre 33 int. 3
16121 Genova,Italia
Tel. +39 010 8570717
segreteria@ubf-lex.it

–
Via Fabio Filzi 2
20124 Milano,Italia
Tel. +39 02 87165991