NewsDecreto correttivo alla riforma doganale: le modifiche approvate dalla Commissione Finanze

30 Maggio 2025
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A sette mesi dalla sua entrata in vigore, il d.lgs. n. 141/2024 — che ha riformato in profondità il sistema doganale nazionale— viene ora integrato da un decreto correttivo, da approvarsi in sede parlamentare su proposta della VI Commissione Finanze.

Di seguito una panoramica delle principali novità.

Regime sanzionatorio privilegiato per gli operatori AEO

Una delle modifiche più significative riguarda la proposta di introduzione di un regime sanzionatorio differenziato per i soggetti certificati AEO (art. 92, nuovo comma 4-bis DNC). In particolare, in caso di violazioni doganali, si presume che l’operatore AEO abbia agito senza dolo, salvo che l’Amministrazione dimostri l’esistenza di un intento fraudolento.

In aggiunta, si prevede che le violazioni di cui all’art. 103 DNC – concernenti l’inosservanza di provvedimenti dell’Agenzia delle dogane o la presentazione di informazioni inesatte o invalide – non incidano negativamente sull’affidabilità dell’operatore ai fini del mantenimento o rilascio dell’autorizzazione AEO.

Confisca non più obbligatoria

Il correttivo interviene anche in materia di confisca amministrativa, escludendo l’obbligatorietà della stessa (modifica all’art. 92, comma 7 DNC).

La nuova formulazione, infatti, prevede che la confisca possa essere disposta in via facoltativa e solo entro il limite del valore equivalente al danno erariale accertato. Viene così superata la previsione generalizzata di confisca di tutti i beni dichiarati.

Rafforzamento delle cause di non punibilità in ambito penale

Un ulteriore punto di rilievo è rappresentato dall’estensione delle ipotesi di non punibilità per i delitti di contrabbando puniti con la sola pena della multa (nuovo art. 112 DNC).

La nuova disciplina proposta prevede che, per i delitti di contrabbando citati, l’autore della violazione possa effettuare il pagamento, oltre che dei diritti di confine eventualmente dovuti, di una somma determinata dall’Agenzia in misura non inferiore al 100% e non superiore al 200% dei diritti previsti per la violazione commessa, da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato.

L’estinzione del reato impedisce l’applicazione della confisca.

Valorizzazione del ravvedimento operoso: estensione a casi aggravati

Parallelamente, la riforma vuole estendere il valore del ravvedimento operoso qualificandolo come vera e propria causa di non punibilità (nuovo art. 112-bis DNC). L’istituto consente di regolarizzare la propria posizione attraverso integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso con presentazione della dichiarazione doganale omessa o della dichiarazione doganale integrativa.

Il ravvedimento o la presentazione della relativa dichiarazione devono intervenire prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. In caso di regolarizzazione non si dà luogo né alla confisca penale né a quella amministrativa. Analoga causa di non punibilità penale con esclusione della confisca opera in caso di revisione su istanza di parte ai sensi dell’articolo 96, comma 13.

Restano in ogni caso escluse dall’ambito applicativo della causa di non punibilità le ipotesi in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, comma 2, lettere a), b), c) (limitatamente ai casi connessi a delitti contro la pubblica amministrazione) e d) del medesimo decreto.

Introduzione di una nuova circostanza attenuante penale

Fuori dai casi di non punibilità, si introduce una specifica attenuante per il reato di contrabbando (art. 112-ter DNC): le pene sono diminuite fino alla metà e non si dà luogo alla confisca se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito relativo ai diritti di confine, comprese sanzioni e interessi, è estinto.

Efficacia del giudicato penale: il rilievo dell’assoluzione

Il decreto correttivo, infine, mira a riconoscere piena efficacia di giudicato alle sentenze penali irrevocabili di assoluzione quando il fatto non sussiste o quando è accertato che l’imputato non lo ha commesso (nuovo art. 120-bis DNC). In tal modo, si intende evitare che il medesimo fatto oggetto di assoluzione penale possa essere nuovamente valutato in sede amministrativa o tributaria con esiti contrastanti.

Il testo sarà ora sottoposto al vaglio del Parlamento, cui spetterà il compito di determinare in via definitiva l’assetto della riforma doganale.

Lo Studio UBFP è a disposizione per supportare operatori economici e aziende nell’approfondimento dei temi qui brevemente trattati.

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