Il 23 ottobre 2025 è stato pubblicato il diciannovesimo pacchetto di sanzioni emesse dall’UE nei confronti della Federazione Russa.
In particolare, sono stati adottati il Regolamento (UE) 2025/2033 che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 e il Regolamento (UE) 2025/2035 e il Regolamento (UE) 2025/2037 che modificano il Regolamento (UE) n. 269/2014.
Le nuove misure si articolano lungo diverse direttrici – merceologica, energetica, finanziaria e militare – con l’obiettivo di aumentare la pressione sul sistema economico-industriale russo.
Di seguito, un focus sulle principali novità in ambito merceologico ed energetico.
Divieti di importazione
Sul fronte delle importazioni, il Regolamento n. 833/2014 è stato modificato ampliando l’Allegato XXI, che elenca i beni vietati all’importazione.
Tra questi rientrano ora gli idrocarburi aciclici (codice NC 2901 1000), per cui è stata introdotta una clausola di grandfathering che consente di eseguire fino al 25 gennaio 2026 i contratti stipulati prima del 24 ottobre 2025.
È stata prevista, inoltre, una deroga specifica per l’Ungheria ove si potrà continuare a importare tali beni tra il 26 gennaio e il 25 luglio 2026, a condizione che essi siano destinati esclusivamente all’utilizzo nazionale e non siano successivamente trasferiti ad altri Stati membri né riesportati verso Paesi terzi.
È stata ampliata, poi, la cd. Deroga “Metro di Budapest”, che già permetteva l’importazione di determinati componenti tecnici destinati alla linea 3 della metropolitana della capitale ungherese. Tale deroga include ora anche gli estintori (NC 8424 1000) e i radiatori per convezione (NC 8516 2950).
Una deroga aggiuntiva, infine, è stata introdotta per le lampade UV (NC 8539 49), utilizzabili negli impianti di disinfezione dell’acqua potabile qualora non siano disponibili sul mercato fornitori alternativi non russi.
Il cuore del nuovo pacchetto sanzionatorio è rappresentato, tuttavia, dal divieto progressivo di importazione di gas naturale liquefatto (GNL) originario o esportato dalla Russia.
Il nuovo articolo 5 novodecies bis del Regolamento n. 833/2014 stabilisce che, a decorrere dal 25 aprile 2026, sarà vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, GNL classificato con il codice NC 2711 1100, nonché fornire servizi connessi, come trasporto, intermediazione o finanziamento. Per i contratti di durata superiore a un anno conclusi prima del 17 giugno 2025, il divieto entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, a condizione che tali contratti non siano stati modificati se non per meri adeguamenti tecnici o economici.
Divieti di esportazione
Sul fronte delle esportazioni, il Regolamento n. 833/2014 è stato ulteriormente inasprito mediante l’ampliamento dell’Allegato VII, che ora comprende, tra gli altri, beni induttori SMDX, materiali e abbigliamento per uso militare e diverse categorie di prodotti chimici.
Contestualmente, è stato aggiornato l’Allegato IV, che elenca i soggetti nei confronti dei quali è vietato esportare beni e tecnologie a duplice uso, e ampliato l’Allegato XXXIII, relativo ai beni industriali vietati all’esportazione verso la Russia.
Si segnalano, tra le nuove categorie di beni soggetti a restrizioni, i pneumatici nuovi di gomma (voce 4011, ad eccezione di quelli per veicoli aerei), le camere d’aria (voce 4013) e numerosi prodotti dei capitoli 68 e 69 del Sistema Armonizzato, comprendenti lavori in pietra, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili e prodotti ceramici.
Deroghe transitorie e autorizzazioni specifiche
Alcuni dei beni aggiunti all’Allegato XXXIII figurano anche nell’Allegato XXXIII octies, che introduce deroghe temporanee per i contratti stipulati prima del 24 ottobre 2025, consentendone l’esecuzione fino al 25 gennaio 2026. Per i beni con codice NC 6902 (mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili) e 6909 19 (alcuni apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica) il termine è ulteriormente esteso fino al 25 aprile 2026. È stata inoltre estesa la deroga autorizzativa di cui al paragrafo 5 bis del Regolamento n. 833/2014, consentendo l’esportazione di pesapersone e bilance per uso domestico (NC 8423 10) da parte di persone fisiche residenti nella Federazione Russa, purché destinate esclusivamente a uso personale o domestico.
Lo Studio UBFP è a disposizione per offrire chiarimenti e supporto nella comprensione delle nuove misure, valutando le implicazioni per le imprese e il rispetto delle normative in vigore.


