Il 17 ottobre 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2025/2083, recante modifiche al Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), nell’ambito del cosiddetto “Pacchetto Omnibus I”.
Tra le novità più significative introdotte dal Regolamento in commento figura la soglia minima di esenzione (“de minimis”), in virtù della quale le importazioni fino a 50 tonnellate di massa netta per importatore nell’anno civile non saranno soggette agli obblighi CBAM.
Tale misura, inserita nel nuovo articolo 2-bis del Regolamento CBAM, consente di ridurre sensibilmente il carico amministrativo per i piccoli operatori e per chi effettua importazioni occasionali.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, gli importatori che rientrano in questa fattispecie dovranno tuttavia indicare l’esenzione nella pertinente dichiarazione doganale.
Gli importatori non rientranti nella casistica sopra indicata e i loro rappresentanti indiretti, come confermato anche nell’avviso pubblicato dall’Agenzia delle Dogane il 22 ottobre scorso, a partire dal 1° gennaio 2026 dovranno possedere lo status di “dichiarante CBAM autorizzato” ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (UE) 2023/956.
Sul punto, si segnala una deroga transitoria: qualora la domanda di autorizzazione venga presentata entro il 31 marzo 2026, l’importatore o il rappresentante doganale indiretto potrà continuare temporaneamente a importare merci CBAM fino alla decisione dell’autorità competente e comunque non oltre il 30 settembre 2026.
Tale previsione, contenuta nel nuovo punto 7-bis dell’articolo 17, è volta a garantire la continuità delle operazioni commerciali e a prevenire un eccessivo accumulo di richieste nei primi mesi del 2026.
Lo Studio UBFP rimane a disposizione di tutti i clienti per approfondire i temi brevemente trattati nel presente articolo.


