NewsUE-Mercosur: nuove regole per l’origine preferenziale delle merci

27 Maggio 2026
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Come già anticipato in un precedente articolo, dal 1° maggio è entrato in vigore l’Accordo interinale transitorio sugli scambi tra Unione europea e Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), con importanti novità sul fronte dell’origine preferenziale delle merci.

Sul punto sono state recentemente pubblicate dalla DG TAXUD le Linee Guida per gli operatori interessati dal nuovo Accordo. Detto documento, pubblicato anche sul sito dell’Agenzia delle Dogane, evidenzia l’importanza attribuita alla semplificazione delle procedure e alla responsabilizzazione degli operatori.

E invero, l’accordo introduce un sistema fortemente basato sull’autocertificazione dell’origine da parte dell’esportatore, con un progressivo superamento dei tradizionali certificati rilasciati da enti pubblici.

Per gli operatori europei, come già previsto in altri Accordi, assume un ruolo centrale il Sistema REX.

Salvo spedizioni inferiori a 6.000 euro, gli esportatori UE dovranno essere registrati nel sistema ed indicare il numero REX nelle attestazioni di origine, autocertificando l’origine preferenziale dei prodotti relativi.

Le imprese, dunque, per operare correttamente ed essere compliant con i successivi controlli, dovranno essere in grado di dimostrare il carattere originario dei prodotti attraverso documentazione tecnica e commerciale, nonché ponendo particolare attenzione all’attribuzione dei codici di classificazione.

Per quanto riguarda le modalità di certificazione di origine, Argentina, Brasile e Uruguay potranno ricorrere all’autocertificazione tramite i rispettivi identificativi fiscali nazionali, mentre il Paraguay continuerà inizialmente a utilizzare il sistema tradizionale dei certificati rilasciati da organismi autorizzati.

È previsto, inoltre, un regime transitorio per un massimo di cinque anni, durante il quale gli Stati del Mercosur potranno utilizzare, oltre all’autocertificazione, anche certificati di origine emessi da Camere di commercio o enti riconosciuti secondo le normative nazionali.

Oltre ad un focus sulle regole d’origine, poi, nelle Linee Guida in commento la Commissione pone l’accento su alcuni istituti previsti dall’Accordo, tra cui: il cumulo bilaterale, che favorisce l’integrazione produttiva tra le due aree consentendo di considerare originari UE o Mercosur i materiali lavorati reciprocamente; la regola della tolleranza, che permette l’impiego di una quota limitata di materiali non originari senza perdita del beneficio preferenziale; il duty drawback, che consente il rimborso o la sospensione dei dazi sui materiali extra-UE utilizzati nella produzione di beni esportati con origine preferenziale

In sintesi, l’accordo UE-Mercosur apre nuove opportunità commerciali per le imprese europee, ma impone agli operatori un approccio più strutturato alla gestione dell’origine preferenziale. La vera novità non è solo la semplificazione delle procedure, ma una crescente responsabilità degli operatori economici, chiamati a gestire in modo rigoroso compliance, tracciabilità e documentazione.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione dei clienti per fornire ogni chiarimento in merito ai temi qui brevemente trattati.

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