NewsIl Consiglio UE espone la sua posizione sul rafforzamento del meccanismo del carbonio alle frontiere

10 Luglio 2026
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Prosegue l’iter legislativo della proposta di modifica del Regolamento (UE) 2023/956 sul Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), destinata ad ampliare il campo di applicazione del meccanismo ai prodotti a valle contenenti acciaio e alluminio.

Dopo la pubblicazione, il 10 maggio 2026, del progetto di relazione della Commissione ENVI del Parlamento europeo, anche il Consiglio “Economia e Finanza” ha adottato, il 12 giugno 2026, il proprio orientamento generale sul progetto di regolamento, definendo la posizione negoziale che sarà alla base del confronto interistituzionale con Parlamento e Commissione.

Pur mantenendo l’impostazione della proposta presentata dalla Commissione europea, il testo approvato dal Consiglio introduce alcuni elementi di rilievo destinati a incidere sia sull’ambito di applicazione del meccanismo sia sugli obblighi di compliance a carico degli operatori.

Resta confermato l’obiettivo di estendere il CBAM, a decorrere dal 1° gennaio 2028, ai prodotti a valle caratterizzati da un elevato contenuto di acciaio e alluminio. L’impianto originario viene sostanzialmente mantenuto, con l’ampliamento delle categorie relative alla ghisa, al ferro e all’acciaio e l’introduzione della nuova categoria dei prodotti in lega metallica. Continua inoltre a trovare applicazione il principio secondo cui il meccanismo riguarda esclusivamente i beni che incorporano materiali già assoggettati al CBAM, restando esclusi quelli nei quali il contenuto metallico abbia carattere meramente marginale.

L’elemento di maggiore novità introdotto dal Consiglio consiste nell’inserimento, mediante una specifica nota dell’Allegato I, di circa 200 ulteriori codici NC, ampliando in misura significativa il numero dei prodotti potenzialmente assoggettati al meccanismo. L’estensione interessa numerosi comparti industriali, tra cui:

  • componentistica metallica e minuterie;
  • macchinari industriali e relative parti;
  • settore automotive e trasporti, con particolare riferimento a parti e accessori per veicoli;
  • apparecchiature elettriche ed elettromagnetiche, inclusi motori elettrici e trasformatori;
  • mobili, strutture e costruzioni metalliche, comprese strutture prefabbricate e arredi in metallo.

Si tratta di una modifica non prevista nella proposta originaria della Commissione e che dovrà essere valutata dal Parlamento europeo.

Confermato il metodo di calcolo delle emissioni

Il Consiglio conferma l’approccio metodologico già delineato dalla Commissione per la determinazione delle emissioni incorporate nei prodotti a valle. Il calcolo continuerà infatti a basarsi sui cosiddetti “precursori”, ossia sui materiali di ingresso già assoggettati al CBAM, senza estendere la valutazione all’intero processo produttivo del bene finito.

Particolare attenzione è dedicata ai rottami metallici. I rottami “pre-consumo” vengono integralmente considerati ai fini del calcolo delle emissioni, mentre quelli “post-consumo” potranno essere valorizzati solo qualora il dichiarante sia in grado di fornire adeguata documentazione a supporto della loro effettiva natura. In mancanza di tali elementi probatori, essi saranno assimilati ai rottami pre-consumo.

Misure antielusione e garanzie finanziarie

Il testo rafforza anche gli strumenti di contrasto all’elusione. Viene riconosciuto il rischio di resource shuffling, ossia la riallocazione della produzione verso impianti a minori emissioni per destinare tali prodotti al mercato europeo, e viene espressamente vietato l’origin engineering, consistente nella modifica artificiosa dell’origine delle merci.

Sono inoltre rafforzati gli obblighi di tracciabilità degli impianti produttivi e dei dati emissivi.

Sul piano finanziario, le autorità competenti potranno richiedere garanzie bancarie anche prima del verificarsi dei presupposti ordinari qualora vi siano dubbi sulla solidità economica del dichiarante. Vengono inoltre irrigiditi gli obblighi relativi alla detenzione dei certificati CBAM.

 La clausola di salvaguardia

Uno dei principali punti di discussione riguarda la clausola di salvaguardia prevista dal nuovo articolo 27-bis, che consentirebbe alla Commissione europea di adottare misure temporanee in presenza di circostanze eccezionali.

Il Consiglio ne conferma l’impostazione, mentre la Commissione ENVI del Parlamento europeo propone di eliminarla, ritenendola potenzialmente lesiva della certezza del quadro normativo.

I prossimi passaggi

Il procedimento legislativo entra ora nella fase negoziale tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione. Oltre alla clausola di salvaguardia, il confronto riguarderà l’eventuale riconoscimento dei crediti di carbonio previsti dall’articolo 6 dell’Accordo di Parigi, l’ampliamento dell’elenco dei prodotti interessati, le misure antielusione e gli obblighi di garanzia finanziaria.

L’obiettivo delle istituzioni europee resta quello di raggiungere un accordo politico entro la fine del 2026.

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