Con decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze del 22 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 maggio 2020, e, con nota dell’Agenzia delle dogane prot. n. 257190/RU del 24 luglio 2020, sono state previste le modalità di attuazione e le istruzioni operative per l’utilizzo del sistema di circolazione degli oli lubrificanti, operativo dal 1° ottobre 2020.
Come noto, al fine di contrastare il mancato pagamento dell’accisa sui carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e contrastarne l’utilizzo fraudolento, con l’art. 7 del d.l. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è stato modificato il Testo unico delle accise (Tua), con l’introduzione del nuovo art. 7-bis, che prevede un sistema di tracciabilità della circolazione, nel territorio nazionale, degli oli lubrificanti e di altri prodotti.
In particolare, tale sistema si applica agli oli lubrificanti di cui ai codici NC da 2710 1981 a 2710 1999 e alle preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403 (qualora siano trasportate sfuse o in contenitori di capacità superiore a 20 litri) e prevede che la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti in parola debba avvenire, nella fase antecedente all’immissione in consumo, con la scorta di un “CAR” (Codice Amministrativo di riscontro), relativo a ciascun trasferimento e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto.
Tale codice deve scortare i prodotti per tutta la movimentazione e può essere richiesto non prima delle 48 ore precedenti all’introduzione dei prodotti nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima dell’introduzione stessa, tramite il sistema informatizzato dell’Agenzia delle dogane (applicativo LUB).
I soggetti interessati devono registrarsi presso la Dogana tramite procedura telematica e ricevere un “IU” (Identificativo univoco), avente validità annuale, necessario ai fini dell’ottenimento del CAR.
Il codice, poi, dovrà essere richiesto:
1) per i prodotti provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea e destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, da colui che effettua la prima immissione in consumo (c.d. “soggetto autorizzato”);
2) per i prodotti che provengono da un altro Stato membro e non sono destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale (merci destinate all’esportazione o al trasporto in un altro Stato membro), dal mittente dei beni (c.d. “soggetto mittente”).
La conclusione della movimentazione avverrà, tramite appuramento sul sistema telematico, con la presa in carico dei beni presso il soggetto autorizzato nel territorio nazionale ovvero con la presentazione dei prodotti presso l’Ufficio delle dogane di esportazione o di uscita, a seconda della destinazione delle merci.
Al fine di sottolineare l’importanza, per gli operatori, di allinearsi con la presente procedura, occorre segnalare che, salvo prova contraria, la circolazione dei prodotti lubrificanti in assenza della preventiva emissione del CAR o la circolazione dei prodotti stessi sulla base di dati risultanti non veritieri ovvero che avvenga senza che sia stata eseguita, da parte dell’Ufficio delle dogane di uscita, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei beni presso l’Ufficio medesimo, si configura quale tentativo di sottrazione del prodotto all’accertamento, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa (art. 40, comma terzo, Tua).
E’ importante, dunque, che gli operatori del settore non sottovalutino la portata di tale norma e si dotino di un sistema organizzato anche con riferimento alle eventuali prove alternative.
Lo Studio UBFP rimane a disposizione dei propri Clienti per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in merito ai temi brevemente descritti.
Riferimenti: Decreto MEF 22 aprile 2020