Niente nota di variazione in diminuzione dell’Iva nel caso in cui il soggetto cedente, destinatario di un avviso di accertamento, non riesca a recuperare l’imposta dal proprio cessionario attraverso una procedura esecutiva rimasta infruttuosa.
In particolare, l’Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello n. 49 del 19 gennaio 2021, ha avuto modo di confermare un suo ormai consolidato orientamento, affermando che l’Iva versata a seguito di accertamento può essere ottenuta a rimborso operando il diritto di rivalsa sul proprio cedente, tenendo però presente che, in caso di mancato pagamento di quest’ultimo, l’unico rimedio possibile per recuperare l’imposta è intentare una causa civile.
Tale conclusione sarebbe suffragata dal fatto che la rivalsa prevista dall’art. 60 del dpr Iva ha natura privatistica e non tributaria. Si tratta, in sostanza, di un’eccezione prevista dal Legislatore per ripristinare la neutralità dell’imposta nei casi di accertamento che, tuttavia, non soggiace ai rapporti tributari bensì a quelli del diritto privato e, proprio per tale ragione, il mancato soddisfacimento della rivalsa “civilistica” può essere unicamente tutelato attraverso un’azione dinanzi a un tribunale.
Nel caso di specie, infatti, l’Erario, nonostante la presenza di una dichiarazione di fallimento del cessionario con impossibilità per i creditori di rivalersi sul patrimonio, ha negato al soggetto cedente, il quale aveva versato l’Iva a seguito di accertamento, la possibilità di ristabilire la neutralità dell’imposta attraverso l’emissione di apposita nota di variazione.
Lo Studio UBFP rimane a disposizione per fornire chiarimenti in merito ai temi qui brevemente trattati.