NewsNo alla variazione in diminuzione Iva in caso di rivalsa da accertamento

26 Gennaio 2021

Niente nota di variazione in diminuzione dell’Iva nel caso in cui il soggetto cedente, destinatario di un avviso di accertamento, non riesca a recuperare l’imposta dal proprio cessionario attraverso una procedura esecutiva rimasta infruttuosa.

In particolare, l’Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello n. 49 del 19 gennaio 2021, ha avuto modo di confermare un suo ormai consolidato orientamento, affermando che l’Iva versata a seguito di accertamento può essere ottenuta a rimborso operando il diritto di rivalsa sul proprio cedente, tenendo però presente che, in caso di mancato pagamento di quest’ultimo, l’unico rimedio possibile per recuperare l’imposta è intentare una causa civile.

Tale conclusione sarebbe suffragata dal fatto che la rivalsa prevista dall’art. 60 del dpr Iva ha natura privatistica e non tributaria. Si tratta, in sostanza, di un’eccezione prevista dal Legislatore per ripristinare la neutralità dell’imposta nei casi di accertamento che, tuttavia, non soggiace ai rapporti tributari bensì a quelli del diritto privato e, proprio per tale ragione, il mancato soddisfacimento della rivalsa “civilistica” può essere unicamente tutelato attraverso un’azione dinanzi a un tribunale.

Nel caso di specie, infatti, l’Erario, nonostante la presenza di una dichiarazione di fallimento del cessionario con impossibilità per i creditori di rivalersi sul patrimonio, ha negato al soggetto cedente, il quale aveva versato l’Iva a seguito di accertamento, la possibilità di ristabilire la neutralità dell’imposta attraverso l’emissione di apposita nota di variazione.

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