Con la Circolare n. 9/2023 del 14 marzo l’Agenzia delle dogane ha chiarito che lo strumento della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti previsto dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197 (cd. Legge di bilancio 2023) potrà essere applicato anche alle liti riguardanti i dazi e l’Iva all’importazione, laddove però vi sia una sanzione collegata al tributo.
L’istituto in commento, generalmente, permette la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, con il pagamento di un importo, variabile a seconda dell’andamento del procedimento, relativo al valore della controversia.
Come noto, l’art. 1, comma 193, della Legge di bilancio aveva escluso la definizione agevolata delle controversie per le liti riguardanti i dazi e l’Iva all’importazione. L’Amministrazione doganale, tuttavia, interpretando nel suo complesso le norme contenute nell’intervento legislativo, ha individuato una “nuova” tipologia di definizione delle controversie relative alle “risorse proprie tradizionali” (dazi) e all’“iva riscossa all’importazione”. Secondo la Dogana, infatti, per le liti che riguardano sia i tributi che la relativa sanzione (tra loro collegati), è possibile applicare la modalità di definizione prevista dall’art. 1, comma 191, secondo periodo, della Legge di bilancio.
Perché il contribuente interessato possa fruire della definizione in parola, dovrà pagare l’intero valore dell’atto impugnato relativo ai tributi (comprensivo, quindi, di interessi ed eventuali altri accessori), rinunciando alla parte di controversia riguardante l’atto impugnato relativo ai tributi.
In tal modo, infatti, venendo meno la parte relativa ai tributi, la lite verterebbe esclusivamente sulla sanzione collegata ai tributi, permettendo l’applicazione della definizione prevista per le “controversie relative esclusivamente alla sanzione collegata al tributo”. Aderendo a questa tipologia di definizione agevolata, il contribuente è in grado di evitare il pagamento delle sanzioni accertate (e impugnate in sede giudiziale).
In altri termini, anche le liti pendenti vertenti esclusivamente su dazi e Iva all’importazione e le relative sanzioni possono essere definite senza il pagamento di quest’ultime, mediante la corresponsione dell’intero valore dell’atto impugnato relativo ai tributi e la rinuncia a tale parte di controversia.
Si ricorda, infine, che per poter usufruire dell’agevolazione in parola, sono sempre necessari la presentazione di un’apposita domanda ed il pagamento degli importi entro il 30 giugno 2023, con la facoltà di rateizzare la somma totale in più anni.
Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito alla definizione agevolata delle liti tributarie e per assistere i propri clienti nella gestione della relativa pratica.
Riferimenti: Agenzia delle dogane, circolare prot. n. 141687/RU del 14 marzo 2023