NewsSanzioni doganali: contrabbando oltre i 100.000 euro per l’Iva all’importazione

1 Aprile 2025
https://www.ubf-lex.it/wp-content/uploads/2021/07/0008b57d-70c6-b3f2-e13f-56d0e97eaf38.jpg

Il 13 marzo scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, il decreto correttivo che interviene, tra le altre cose, sul sistema sanzionatorio doganale introdotto lo scorso ottobre con d.lgs. 141 del 2024.

Di rilevantissima importanza si segnala l’innalzamento a euro 100.000 della soglia di punibilità penale in relazione all’Iva all’importazione che, pertanto, deve essere valutata autonomamente rispetto ai dazi doganali il cui limite di rilevanza penale rimane fermo a euro 10.000.

In particolare, l’art. 12 del decreto correttivo modifica l’art. 96 del d.lgs. 141 del 2024, disponendo che è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e comunque in misura non inferiore a 2.000 euro e, per le violazioni di cui all’art. 79 (“Contrabbando per dichiarazione infedele”), in misura non inferiore a 1.000 euro, chiunque, non ricorrendo le circostanze aggravanti, commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente:

– l’ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a 10.000 euro;

– l’ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a 100.000 euro.

Tale correttivo si è reso necessario per rendere più proporzionata una norma che rischia di prevedere conseguenze penali per un numero elevatissimo di verifiche doganali, giacché la soglia dei 10.000 euro risulta obiettivamente troppo esigua in relazione all’Iva che, come noto, generalmente grava circa per il 22% del valore della merce.

Nessuna modifica, invece, è prevista per la soglia relativa ai dazi doganali, che rimane fissa a euro 10.000.

Infine, è anche modificato il comma 13 dell’art. 96, disponendo che non si applicano le sanzioni amministrative e non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione è avviata su istanza del dichiarante, sempreché l’istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione per approfondire i temi brevemente trattati nel presente articolo.

Studio Legale UBFP

Via XX Settembre 33 int. 3
16121 Genova,Italia
Tel. +39 010 8570717
segreteria@ubf-lex.it

–
Via Fabio Filzi 2
20124 Milano,Italia
Tel. +39 02 87165991