Con la sentenza n. 93, depositata il 3 luglio 2025, la Corte costituzionale ha accolto le questioni di legittimità sollevate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in relazione all’articolo 70, primo comma, del dpr n. 633 del 26 ottobre 1972, dichiarando l’illegittimità costituzionale del sistema sanzionatorio che prevede il cumulo automatico tra imposta evasa, sanzione pecuniaria e confisca obbligatoria delle merci.
Secondo la Corte, l’attuale assetto normativo – anche nella versione risultante dalla riforma introdotta con il D.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 – risulta eccessivamente afflittivo e disallineato rispetto al trattamento previsto per l’Iva interna e per i dazi doganali, generando un cumulo sanzionatorio sproporzionato.
La Corte ha ritenuto che anche in ambito tributario, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 3 della Costituzione nonchè dalle norme unionali, debba essere garantito un adeguato rapporto tra la gravità dell’infrazione e l’entità della sanzione applicata.
Pur riconoscendo, dunque, che la confisca possa assolvere una funzione di garanzia nei casi di evasione dell’Iva all’importazione, la Corte ha operato una “reductio ad legitimitatem” del sistema, affermando che tale misura diviene costituzionalmente illegittima laddove il contribuente abbia già provveduto all’integrale pagamento dell’imposta evasa, degli interessi e della sanzione pecuniaria. In tali ipotesi, la confisca non risponde più ad esigenze effettive di tutela dell’erario, assumendo carattere irragionevolmente punitivo.
A seguito della pronuncia, l’Agenzia delle Dogane è intervenuta con la circolare n. 18 del 25 luglio 2025, fornendo le prime indicazioni operative agli Uffici.
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