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Le società importatrici possono utilizzare un certificato di origine preferenziale sostitutivo a posteriori (issued retrospectively) se quello esibito all’atto dell’importazione è stato rifiutato per un motivo tecnico, consistente nella diversità del timbro apposto dalle autorità estere rispetto a quello precedentemente comunicato in via ufficiale dallo Stato di esportazione.

Come noto, il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria volontà di recedere dall’Unione Europea, secondo quanto previsto dall’art. 50 del Trattato UE. Dopo una lunga negoziazione, l'Unione europea ha indicato alla Gran Bretagna la data del 12 aprile per decidere sulla Brexit.

Lo Studio, grazie a una proficua e costante collaborazione con l’Agenzia delle dogane, ha avuto un ruolo decisivo nella stesura della nota 6 marzo 2019, prot. n. 12243, con la quale è stato definitivamente chiarito che, in sede di accertamento, non può essere nuovamente pretesa l’Iva all’importazione sulle royalties, qualora la stessa sia già stata assolta in fattura o mediante reverse charge.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 25 gennaio 2019, n. 2148, si è pronunciata a seguito di una verifica dell’Agenzia delle dogane che ha accertato la nullità dei certificati Eur 1, con conseguente ripresa a tassazione dei maggiori dazi, non potendo più la merce essere considerata originaria del Paese terzo.

Dal 1° gennaio 2019 i soggetti passivi Iva stabiliti in Italia sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi intercorse con soggetti esteri, sia europei che extra Ue (c.d. esterometro). I dati devono essere comunicati in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso (per le fatture attive) o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione (ossia la data di registrazione dell’operazione nel registro Iva acquisti, per le fatture passive).

A seguito della risposta all'interpello 11 gennaio 2019, n. 6, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di detrarre l’Iva a seguito dell’importazione di beni noleggiati. Nel caso di specie, una società belga acquista pallets da fornitori extra-Ue, concedendoli successivamente a noleggio a un’impresa residente in Italia.

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