Dal 20 marzo 2024, in caso di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di determinati beni verso i Paesi terzi, il cedente è tenuto a vietare contrattualmente la riesportazione in Russia.
Dal 20 marzo 2024, in caso di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di determinati beni verso i Paesi terzi, il cedente è tenuto a vietare contrattualmente la riesportazione in Russia.
Il c.d. “dodicesimo pacchetto” di sanzioni nei confronti della Federazione Russa, adottato a dicembre 2023, ha introdotto rilevanti novità e, tra queste, preme soffermarsi sull’introduzione del limite temporale all’applicabilità della c.d. “eccezione infragruppo” di cui all’articolo 5 quindecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 (c.d. Regolamento Russia) in materia di divieto di prestazione di servizi in favore di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024 il Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 su Accertamento e Concordato preventivo. Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni in materia di accertamento, tra le quali spicca una rilevante modifica dei requisiti richiesti al rappresentante fiscale di un soggetto estero.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, è stata pubblicata la Delibera 194/2023 con la quale l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha fissato misura e modalità di versamento del contributo per l’anno 2024.
Il 23 febbraio scorso il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato il tredicesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, attraverso l’emanazione del Regolamento (Ue) 2024/745, che modifica il cd. “Regolamento base” 833/2014, nonchè del Regolamento di esecuzione (Ue) 2024/753, che modifica il Regolamento 269/2014, entrati rispettivamente in vigore il 23 e il 24 febbraio 2024.
La violazione della normativa doganale determina la nascita dell'obbligazione doganale nello Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa. Se, però, i beni sono stati introdotti nel circuito economico dell'Unione a partire da un altro Stato membro, nel quale gli stessi erano destinati al consumo, l'Iva all'importazione si considera dovuta in quest'ultimo Stato membro.
A seguito dei problemi tecnici incontrati da alcuni operatori, la Commissione UE, con una nota del 29 gennaio 2024, ha comunicato di aver reso disponibili sul Registro transitorio, a partire dal 1° febbraio, una nuova funzionalità che consentirà di "richiedere una presentazione ritardata", concedendo ulteriori 30 giorni per l'invio della relazione CBAM.
Con la circolare n. 27/2023, relativa all’attività formativa per il conseguimento della "Qualifica professionale" di Responsabile delle questioni doganali all'interno di una azienda AEO, l'Agenzia delle dogane ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di aggiornamento gravanti su tale figura.
Il 31 gennaio 2024 scadono i termini per l’inoltro del Report relativo ai prodotti interessati dalla normativa CBAM importati nel corso dell’ultimo trimestre 2023.
Il 18 dicembre scorso, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato il dodicesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, attraverso l’emanazione del Regolamento 2023/2878, che modifica il cd. "Regolamento base" 833/2014, nonchè del Regolamento 2023/2873 e del Regolamento di esecuzione 2023/2875, che modificano il Regolamento 269/2014.