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L’Agenzia delle entrate, d’intesa con l’Agenzia delle dogane, ha pubblicato il provvedimento, 9 ottobre 2018, n. 298724, con cui definisce le disposizioni di attuazione dell’art. 2 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. decreto fiscale), riguardante la possibilità definire gli avvisi di accertamento con il pagamento del solo tributo contestato. Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione, sono definibili sia gli atti emessi dall’Agenzia delle entrate che quelli notificati dalle dogane.

La Corte di Giustizia si è recentemente pronunciata sul tema delle prove dell’esportazione, ai fini dell’esenzione da Iva dei servizi connessi, chiarendo che i “carnet Tir”, debitamente vistati dalle autorità doganali del paese terzo di destinazione, costituiscono un documento ufficiale idoneo a provare l’uscita dal territorio dell’Unione, al pari della dichiarazione doganale (Corte di Giustizia, 8 novembre 2018, C-495/17, Cartrans Spedition).

L’esternalizzazione di alcuni processi produttivi e l’internazionalizzazione degli scambi commerciali e dei servizi richiedono aziende sempre più aggiornate in materia fiscale e doganale. In due giornate formative lo studio legale UBFP, con gli avvocati Valeria Baldi, Elena Fraternali e Luca Piemontese, tratterà temi pratici di grande attualità, legati alle importazioni e alle esportazioni.

La Corte di Cassazione, con le ordinanze 27 settembre 2018, nn. 23286 e 23289, ha affermato che il legame rilevante ai fini dell’inclusione delle royalties nel valore doganale della merce sussiste non soltanto quando il titolare del marchio è dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività, ma anche quando il rapporto di licenza prevede che i fornitori non possano immettere liberamente i prodotti sul mercato, ma debbano trasferirli a soggetti designati dal licenziante, ossia ai licenziatari.

Per il cessionario non è possibile detrarre l’Iva addebitata in eccesso se l’operazione è stata effettuata prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018 al comma 6, art. 6, d.lgs. 471 del 1997. Queste, in sintesi, le conclusioni a cui è giunta la Cassazione che, con la sentenza 3 ottobre 2018, n. 24001, ha sancito l’irretroattività della novella normativa citata.

L’Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Liguria, con il provvedimento 10 ottobre 2018, n. 903-3, ha chiarito che le lettiere vegetali per gatti devono essere commercializzate con l’aliquota ordinaria del 22%. L’Ufficio è intervenuto a seguito di una richiesta di consulenza giuridica da parte di alcune aziende che operano nel settore dell’alimentazione per animali domestici (c.d. pet food).

La legge Europea 2018 – approvata dal Consiglio dei Ministri e ora all’esame del Parlamento - ha fissato termini certi entro cui la Dogana può notificare provvedimenti impositivi agli operatori. È confermato, anzitutto, il termine di tre anni entro cui deve essere notificato l’accertamento ordinario, ossia derivante da un fatto che non costituisce reato. Il termine decorre dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale, coincidente con la data della bolletta doganale.

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