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L’Amministrazione finanziaria deve valutare qualsiasi documento prodotto dal contribuente, idoneo a dimostrare l’effettiva fuoriuscita della merce dal territorio unionale, non essendo previste, a tale scopo, prove tassative. Sono così riassumibili le conclusioni dell’Avvocato Generale relative alla causa C-495/17, che hanno fornito un’importante precisazione relativa allo spinoso tema della prova dell’esportazione.

La Corte di Giustizia, con la sentenza 31 maggio 2018, cause riunite C-660/16 e C-661/16, ha affermato che il diritto alla detrazione dell’Iva riguardante il versamento di un acconto non può essere negato al potenziale acquirente se costui non sapeva o non poteva ragionevolmente sapere, al momento del pagamento, che la futura cessione non si sarebbe realizzata per inadempienza e condanna per truffa del fornitore.

La normativa europea prevede una regola di origine agevolativa per gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili relativi alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata (materiale elettrico di cui alle voci doganali 84 e 85, materiale da trasporto di cui alle voci doganali da 86 a 89 e apparecchi d’ottica di cui alle voci doganali da 90 a 92).

Gli avvocati Valeria Baldi ed Elena Fraternali saranno relatrici all'export training experience dedicata alla pianificazione delle operazioni doganali. Il corso approfondirà, in particolare, le possibilità di risparmio attraverso l'utilizzo dei regimi doganali; la corretta classificazione e la determinazione dell'origine della merce; le nuove opportunità derivanti dall'entrata in vigore del sistema Rex; la compliance con l’Agenzia delle dogane.

La Legge di Bilancio 2018 ha reso obbligatoria, dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica per tutte le operazioni soggette a Iva. L’obbligo si estenderà, in particolare, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate sia nei confronti di un altro soggetto passivo Iva (B2B) che nei confronti dei consumatori finali (B2C).

Con la sentenza 19 aprile 2018, C-580/16, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito l’applicabilità dello schema delle triangolazioni comunitarie, con conseguente assoggettamento a Iva della sola cessione all’acquirente finale nel paese di destinazione dei beni, anche alle operazioni in cui il soggetto intermedio sia stabilito nello stesso Paese membro di partenza dei beni, dovendo tenere in considerazione soltanto il numero di identificazione Iva con cui il soggetto ha effettuato l’acquisto intracomunitario.

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