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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione, del 14 marzo 2020, a decorrere dal 15 marzo 2020 ha subordinato al rilascio di un’apposita autorizzazione l’esportazione verso Paesi terzi di determinati dispositivi di protezione individuale (quali visiere, mascherine, guanti, camici e prodotti simili). Tale autorizzazione, in Italia, è di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) – DG UE – Ufficio X della DG per la Politica commerciale internazionale.

Con la Determinazione direttoriale Prot. n. 101115 del 27 marzo 2020 e la relativa nota Prot. 100563/RU del 27 marzo 2020, l’Agenzia delle dogane ha comunicato la sospensione del dazio e dell’Iva all’importazione, gravanti sulle merci necessarie a fronteggiare l’emergenza da COVID-19, importate da Enti o Organizzazioni di diritto pubblico e da altri Enti a carattere caritativo o filantropico, nonché sui beni importati per la libera pratica dalle Unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.

L’ordinanza del Commissario Straordinario n.6 del 28 marzo 2020 prevede che l’Agenzia delle Dogane debba adottare ogni azione utile allo sdoganamento diretto e celere dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli altri beni mobili necessari al contrasto alla diffusione del COVID 19. Il Commissario Straordinario per l’emergenza COVID 19, in particolare, ha definito una procedura di svincolo diretto per le importazioni del materiale DPI destinato a determinati soggetti indicati nell’ordinanza, prevedendo anche alcuni benefici fiscali la cui applicazione ADM sta definendo con il MEF.

Con la Determinazione direttoriale Prot. 100430/RU del 26 marzo 2020 e la relativa Nota Prot. 100433/RU del 26 marzo 2020 l’Agenzia delle dogane ha adottato particolari misure organizzative straordinarie per la gestione delle attività istruttorie e autorizzative relative a Decisioni rilasciate tramite CDS, AEO, Esportatore Autorizzato e Carnet ATA. L’Amministrazione, in particolare, ha invitato gli operatori a non proporre nuove istanze che non abbiano carattere di assoluta necessità, perché indifferibili e urgenti ovvero a ritirare le domande già proposte e non ancora istruite dall’Ufficio competente.

Per i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri l’Agenzia delle dogane ha previsto un differimento di trenta giorni, senza applicazione di interessi, per i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 17 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020, che vengono eseguiti tramite “conto di debito”.

I professionisti dello studio UBFP, sperando di far cosa utile in questo momento di emergenza e ricco di provvedimenti legislativi che si susseguono in modo repentino, ha redatto questa guida per una corretta lettura del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 marzo 2020, avente ad oggetto la sospensione di buona parte delle attività produttive industriali e commerciali

Con nota protocollo n. 93676 / RU del 18 marzo 2020, l'Agenzia delle dogane ha evidenziato che l'art. 62 del Decreto "Cura Italia" ha sospeso gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, a favore dei soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni annuali per il gas naturale, per l’energia elettrica nonché per il carbone, la lignite e il coke, relative all’anno d’imposta 2019.

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