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Per i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri l’Agenzia delle dogane ha previsto un differimento di trenta giorni, senza applicazione di interessi, per i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 17 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020, che vengono eseguiti tramite “conto di debito”.

I professionisti dello studio UBFP, sperando di far cosa utile in questo momento di emergenza e ricco di provvedimenti legislativi che si susseguono in modo repentino, ha redatto questa guida per una corretta lettura del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 marzo 2020, avente ad oggetto la sospensione di buona parte delle attività produttive industriali e commerciali

Con nota protocollo n. 93676 / RU del 18 marzo 2020, l'Agenzia delle dogane ha evidenziato che l'art. 62 del Decreto "Cura Italia" ha sospeso gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, a favore dei soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni annuali per il gas naturale, per l’energia elettrica nonché per il carbone, la lignite e il coke, relative all’anno d’imposta 2019.

Tra le varie misure messe in campo per fronteggiare l’emergenza coronavirus, il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, è intervenuto anche in un settore, quello dei trasporti, che rischia più di altri di subire un incalcolabile danno dalla situazione di crisi del Paese. A tale riguardo, l’art. 92 del decreto, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal contagio in atto, ha previsto, al terzo comma, che i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità del c.d. conto differito, sono posticipati di ulteriori 30 giorni senza applicazione di interessi. 

Con i vertici straordinari del 17 marzo, tra i capi di stato e di governo, e del 18 marzo, tra i ministri dei trasporti dell’Unione europea, è stata concordata, fra i Paesi membri, la libera circolazione delle merci ma non delle persone. E’ stato deciso, infatti, che l’Europa venga messa in isolamento per 30 giorni: da mezzogiorno di ieri, 18 marzo, lo spazio di Schengen (vale a dire i paesi dell’Unione europea, tranne Irlanda, Romania, Bulgaria e Croazia, con l’integrazione di Svizzera, Norvegia, Liechtenstein e Islanda) ha chiuso le sue frontiere esterne verso i cittadini stranieri, ad eccezione di scienziati che forniscano un contributo al contenimento della pandemia, diplomatici e militari.

Due fra le domande più ricorrenti degli ultimi giorni sono: non riesco a rispettare gli impegni contrattuali assunti corro qualche rischio? Le limitazioni imposte dal governo possono valere quale causa di forza maggiore? Prima di tutto è utile considerare che affinché i provvedimenti dell’autorità (c.d. factum principis) possano integrare l’istituto della forza maggiore è necessario risultino [...]

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