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Il certificato A.TR. è un documento che consente alle merci oggetto di scambio fra Ue e Turchia di godere di un trattamento daziario preferenziale, a prescindere dall’origine dei prodotti. Tale beneficio non si applica ai prodotti agricoli e siderurgici (ex CECA), che necessitano l’attestazione del carattere originario, tramite rilascio del certificato EUR 1. L’A.TR. è rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione e attesta che la merce a cui si riferisce è in posizione di libera pratica. La Decisione n. 1/2006 del Comitato CE-Turchia ha stabilito le procedure circa il rilascio dei certificati A.TR.

A seguito delle modifiche apportate dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”), alle previsioni contenute nell’art. 3, comma 4 bis del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise – Tua), in materia di rateizzazione del debito di accisa, l’Agenzia delle dogane ha pubblicato, in data 30 maggio 2020, la Determinazione direttoriale prot. n. 163202 e la relativa nota prot. n. 163203 in cui sono esplicitati i principi direttivi e procedurali per l’attuazione di tale istituto.

Il decreto legge 19 maggio 2020 (c.d. "Decreto Rilancio") è intervenuto per cercare di sostenere l’economia del Paese anche attraverso una serie di interventi di natura finanziaria a sostegno delle imprese. Dal punto di vista doganale, l’art. 161 della citata normativa, in scia rispetto ai precedenti interventi normativi, ha stabilito che [...]

Come noto, il Decreto Cura Italia, all'art. 67, comma 1, ha disposto la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Tale norma, di portata generale, ha ricompreso anche i tributi disciplinati dal Testo unico delle accise (TUA).

La Corte di Cassazione, con la sentenza 23 ottobre 2019, n. 27101, ha recentemente confermato la possibilità di recuperare l'addizionale provinciale sull'accisa, relativa all'energia elettrica, versata nel biennio 2010 - 2011. La Corte ha evidenziato che l'addizionale in questione non doveva essere pagata poiché la norma nazionale, che l’aveva introdotta per alimentare gettito degli enti locali, era in conflitto con la Direttiva 2008/118/CE.

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