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Due fra le domande più ricorrenti degli ultimi giorni sono: non riesco a rispettare gli impegni contrattuali assunti corro qualche rischio? Le limitazioni imposte dal governo possono valere quale causa di forza maggiore? Prima di tutto è utile considerare che affinché i provvedimenti dell’autorità (c.d. factum principis) possano integrare l’istituto della forza maggiore è necessario risultino [...]

L’acquirente estero rifiuta di ricevere e, conseguentemente, di pagare merce proveniente dall’Italia: è legittimo questo comportamento? Nel diritto italiano, l’esimente che potrebbe essere sollevata nella descritta situazione è la forza maggiore che, riferita a provvedimenti dell’autorità (c.d. factum principis), richiede che tali provvedimenti (causa dell’impedimento) siano imprevedibili, inevitabili e non imputabili ad una delle parti del contratto.

“Il comma 2 dello stesso articolo 1, con disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti (anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato), dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione”. Questo è quanto si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del d.l. 8 marzo 2020 n. 11 inviata ai parlamentari, la quale offre, in sostanza, un’interpretazione estensiva dell’articolo 1 comma 2, superando e correggendo la precedente interpretazione letterale (e cautelativa), secondo cui unici termini sospesi dal decreto sarebbero quelli riferiti ai procedimenti civili e penali con udienze fissate tra il 9 e il 22 marzo.

La sentenza della Corte di Cassazione 23 ottobre 2019, n. 27099 ha stabilito l’illegittimità dell’addizionale provinciale relativa all’accisa sull’energia elettrica, pagata per il biennio 2010-2011. Tale addizionale è stata soppressa nel 2012, stante la possibile apertura di una procedura di infrazione dell’Unione Europea nei confronti dell’Italia, per via dell’incompatibilità della stessa con il diritto comunitario.

Se non sussiste reciproca soccombenza, la compensazione delle spese processuali è legittima solo se concorrono gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione e non espresse in una formula generica, quale ad esempio “considerata la particolare complessità della materia si compensano le spese…”. Queste le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione con l’ordinanza 24 febbraio 2020 n. 4764.

L’Agenzia delle dogane, con una recente nota di febbraio, ha chiarito le modalità applicativa del nuovo ravvedimento operoso in dogana, modificato dal decreto fiscale 124 del 2019.  Come noto, l’istituto del “ravvedimento operoso”, introdotto dall’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e ss.mm.ii., inizialmente previsto soltanto per i tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate, consente ai contribuenti di [...]  

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