Con una dichiarazione dell'11 marzo 2021 Michael Gove, ministro dell’Ufficio di Gabinetto britannico, ha comunicato la decisione del governo di differire l'introduzione dei controlli previsti dal 1° Aprile prossimo al 1° Ottobre 2021.
Con una dichiarazione dell'11 marzo 2021 Michael Gove, ministro dell’Ufficio di Gabinetto britannico, ha comunicato la decisione del governo di differire l'introduzione dei controlli previsti dal 1° Aprile prossimo al 1° Ottobre 2021.
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. “Legge di bilancio”) è intervenuta sulla disciplina fiscale in materia di operazioni assimilate alle esportazioni e, quindi, senza Iva, in caso di cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate ad attività commerciali o alla pesca.
Al fine di facilitare la compilazione delle attestazioni di origine, dalla data di applicazione provvisoria dell'accordo Unione europea/Regno Unito, la Commissione ha previsto un periodo transitorio di un anno per consentire agli esportatori unionali di compilare le attestazioni di origine anche in assenza di tutte le dichiarazioni del fornitore necessarie per determinare il carattere originario delle merci.
Con la legge 30 dicembre 2020, n.178, c.d. "Legge di bilancio", e in particolare con le disposizioni previste all'art. 1, commi 452 e 453, è stato recepito quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020, la quale, in risposta alla pandemia, ha apportato modifiche alla Direttiva 2006/112/CE prevedendo, in materia di Iva, misure transitorie applicabili ai vaccini contro il virus Covid-19 e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro del Covid-19.
I soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono accedere all’istituto dell’identificazione diretta in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale, nonostante la Brexit e l’applicazione delle regole e delle formalità di natura fiscale e doganale in vigore con Paesi terzi.
Rientrano nella c.d. responsabilità 231 anche i reati fiscali e doganali, come il contrabbando, con la conseguenza che gli operatori devono prevedere un apposito monitoraggio/aggiornamento dei modelli di compliance già in essere.
I servizi di supporto e di assistenza alla visita e controllo scanner sono non imponibili ai fini Iva, ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 4), del d.p.r. n. 633/1972 (cd. “decreto Iva”).
I soggetti che intendano effettuare esportazioni verso il Regno Unito di prodotti unionali in regime preferenziale dovranno registrarsi nella banca dati REX e ottenere il codice alfanumerico da inserire all’interno della dichiarazione su fattura.
Niente nota di variazione in diminuzione dell’Iva nel caso in cui il soggetto cedente, destinatario di un avviso di accertamento, non riesca a recuperare l’imposta dal proprio cessionario attraverso una procedura esecutiva rimasta infruttuosa.
Con una recentissima sentenza del gennaio 2021, il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica versata nel biennio 2010/2011, per un importo pari a più di Euro 50.000, avanzata da una azienda italiana, assistita nel giudizio in parola dallo Studio UBFP.